Art. 5.
(Durata del fondo e relazione conclusiva).

      1. Il fondo ha durata triennale.
      2. Al termine del terzo anno dalla data d'istituzione del fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, i progetti finanziati a valere sulle risorse del fondo sono sottoposti a valutazione da parte di un esperto indipendente nominato da un'apposita commissione costituita da rappresentanti del Ministero degli affari esteri

 

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e delle associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale.
      4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono comunicati, mediante apposita relazione, al Ministro degli affari esteri, che li esamina al fine di confermare la prosecuzione dei finanziamenti ovvero di procedere alla loro revoca e alla conseguente restituzione.